Decreto Legge Cura Italia

Il DL 18 del 17 marzo “Decreto Legge Cura Italia” – misure di sostegno economico emergenza coronavirus – è già in gazzetta. L’articolo è aggiornato a Martedì 31 marzo

Il decreto Cura Italia contiene numerosi provvedimenti in molti settori, a partire da quello sanitario. Vediamo, per quel che è ora di nostro interesse, alcune tra le norme che riguardano imprese e lavoratori.

  1. Sospensione e proroga degli adempimenti fiscali
  2. Sospensione e proroga di imposte e contributi
  3. Misure di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti
  4. Indennità lavoro autonomo
  5. Provvedimenti per le imprese
  1. Sospensione e proroga degli adempimenti fiscali

    Tutti gli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Trattasi, a titolo di esempio, della dichiarazione IVA annuale, comunicazioni liquidazioni periodiche, dichiarazioni INTRA, etc.
    Tra l’altro, le assemblee per l’approvazione del bilancio delle società di capitali con scadenza dell’esercizio al 31/12/2019 possono essere convocate fino al 30 giugno.

  2. Sospensione e proroga di imposte e contributi

    • Tutti i contribuenti: i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (di qualsiasi tipo)  in scadenza il 16 marzo sono prorogati a venerdì 20 marzo;
    • Tutti i contribuenti con volume d’affari nel 2019 non superiore a 2 milioni: sospensione dei versamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 marzo relativi a:
      1. ritenute alla fonte lavoro dipendente ed assimilato
      2. IVA
      3. Contributi INPS e INAIL

      I versamenti sono differiti al 31 maggio 2020 in unica soluzione oppure in 5 rate mensili a partire dal mese di maggio.
      Restano escluse dalla proroga le ritenute alla fonte diverse da lavoro dipendente e altre imposte tra cui la tassa vidimazione libri sociali.

    • Contribuenti del settore turistico alberghiero e altre categorie (vedi elenco): sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini per:
      • versamenti di ritenute alla fonte
      • adempimenti e versamenti contributi previdenziali e premi INAIL
      • IVA in scadenza Marzo

      Per queste categorie i versamenti slittano al 31 maggio in unica soluzione o in 5 rate mensili.

    • Sospensione dei termini per accertamenti e versamenti Equitalia
      Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione da parte degli uffici ed enti impositori.
      Sono inoltre sospesi fino al 30 giugno 2020 i termini di versamento delle cartelle esattoriali che scadono dall’8 marzo al 31 maggio.
      Sono sospesi fini al 31 maggio i versamenti della rata “rottamazione ter” che scadeva il 28 febbraio e quelli previsti il 31 marzo per il cosiddetto “saldo e stralcio”.
      Nulla viene precisato nell’art.38 riguardo alle rateazioni mensili in corso a seguito di domanda di dilazione, quindi si presume che le rate in scadenza vadano regolarmente pagate.
  3. Misure di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti

      • Cassa integrazione ordinaria oltre i limiti di legge per emergenza COVID-19 per i periodi dal 23 febbraio ad agosto 2020. Le domande di CIGO possono essere presentate già da oggi direttamente dalle aziende o dai consulenti abilitati attraverso l’accesso all’area riservata del portale INPS – Servizi per le aziende e i consulenti.
      • Cassa integrazione in deroga anche per aziende con meno di 5 dipendenti, per la durata di sospensione del rapporto di lavoro, riconosciuta dalle Regioni e Province autonome per i datori di lavoro di tutti i settori non coperti dalle precedenti disposizioni di sostegno al reddito (ad esclusione di dirigenti e lavoratori domestici). Per quanto riguarda le misure di cassa integrazione l‘INPS fornisce le prime indicazioni con Messaggio n. 1287 del 20-03-2020. La cassa integrazione in deroga, come specificato in detto messaggio,  è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. In particolare, la Regione Siciliana ha siglato l’Accordo_Quadro_CIGD-COVID19_25 marzo, e sono state stanziate le risorse per ogni singola privincia. ma al momento si attende la modulistica sul sito del Dipartimento Lavoro della Regione. Le istanze dovranno essere presentate al competente centro per l’impiego (vedere avviso del 30-03-2020).
        Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS al lavoratore, in attesa dell’erogazione è possibile richiedere un’anticipazione alla propria banca utilizzando questa modulistica
      • Premio ai lavoratori dipendenti: a partire dalla busta paga di Marzo e per tutta la durata dello stato di emergenza, sarà riconosciuto un “una tantum” di euro 100 a coloro che hanno lavorato in tale periodo. L’importo è assegnato in proporzione alle giornate lavorate. Per averne diritto, i lavoratori nell’anno precedente non devono aver avuto un reddito superiore a 40mila euro.
      • Indennità lavoratori a termine: viene concessa un indennità per il mese di marzo pari a euro 600 per le seguenti categorie:
        • lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali licenziati nel periodo 1 gennaio – 18 marzo 2020;
        • operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 gg lavorativi nel 2019;
        • lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo fondo pensioni, non pensionati e non dipendenti al 17 marzo 2020 con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e reddito non superiore a 50mila euro

      Le indennità saranno erogate dall’INPS previa domanda. Sono esclusi i titolari di reddito di cittadinanza. Come comunicato dall’INPS con Messaggio n. 1288 de 20-03-2020, gli interessati dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps,www.inps.it. La procedura per le domande sarà resa disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche da parte dell’INPS.

        • Per i lavoratori genitori, anche adottivi e affidatari, con figli di età non superiore a 12 anni (ma senza limite per figli con disabilità) viene assicurato un congedo straordinario fino a 15 giorni con un indennizzo par al 50% della retribuzione. La stessa misura è adottata per gli autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS. Inoltre i lavoratori dipendenti con figli di età tra 12 e 16 anni possono astenersi dal lavoro – senza indennità né diritto a contribuzione figurativa – per tutto il periodo di chiusura delle scuole con il diritto di conservazione del posto di lavoro. In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus per servizi di baby-sitting nel limite massimo di € 600, erogato attraverso il libretto famglia telematico dell’INPS. Tale bonus è elevato a € 1000 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario (medici, infermieri, tecnici di laboratorio, operatori socio-sanitari).
        • I permessi retribuiti per la legge 104/92 sono estesi per ulteriori gg. 12 da fruire nei mesi di marzo ed aprile 2012.
        • Per i lavoratori del settore privato, i periodi in “quarantena” sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e non rilevano ai fini del periodo di comporto.
  4. Indennità lavoro autonomo

    E’ prevista l’erogazione di un’indennità per il mese di marzo di euro 600 per le seguenti categorie:

      • liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e co.co.co non pensionati, iscritti alla gestione separata INPS ma non iscritti ad altre gestioni previdenziali professionali
      • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni AGO (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli).

    Come comunicato dall’INPS con Messaggio n. 1288 del 20-03-2020, gli interessati dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps,www.inps.it. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

I liberi professionisti iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (medici, ingegneri, commercialisti, etc.) che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività in conseguenza dell’emergenza COVID 19, portanno accedere al “Fondo per il reddito di ultima istanza” istituito dal presente DL. Le modalità di accesso a tale fondo saranno stabilite con uno o più decreti entro 30 gg.

  • Provvedimenti per le imprese

    • Fondo di garanzia PMI. Le misure sul fondo di garanzia per le PMI sono ampliate per 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in particolare:
      • garanzia concessa a titolo gratuito;
      • importo massimo garantito per singola impresa fino a 5 milioni;
      • innalzamento della percentuale massima di garanzia;
      • ammissione alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito ed altre provvidenze come previsto dall’art. 49 del DL.
    • Moratoria per prestiti, mutui, aperture di credito. Le piccole e medie imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, avevano ottenuto prestiti o linee di credito da parte di istituti di credito o altri intermediari finanziari e che possono autocertificare una riduzione totale o parziale dell’attività a seguito dell’emergenza epidemia,  hanno le seguenti agevolazioni:
      • Le linee di credito “sino a revoca” e i finanziamenti accordati come anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;
      • La restituzione di prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata alla stessa data e alle stesse condizioni;
      • Le scadenze del pagamento delle rate di mutui o prestiti anteriori al 30 settembre possono essere ridefinite con accordo tra le parti e comunque sono sospesi fino a tale data.
      • Credito di imposta per locazione di negozi e botteghe. Le imprese che svolgono attività commerciali – escludendo farmacie, generi alimentari ed altre attività identificate come di prima necessità – possono fruire di un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo (immobili categoria catastale C/1).

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un utile vademecum con una sintesi dei provvedimenti che potete scaricare a questo link

Decreto legge Cura Italia: APPENDICE

  • Elenco attività del settore turistico alberghiero ed altre categorie soggette a sospensione fino al 30 aprile
    1. settore alberghiero e ricettività turistica, aziende termali, parchi divertimento e tematici; guide ed assistenza turistica;
    2. settore sport (federazioni, associazioni e società sportive dilettantistiche, gestori di impianti, palestre, centri sportivi, scuole di danza, etc);
    3. sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, sale gioco, e servizi connessi;
    4. ricevitorie e sale scommesse;
    5. organizzazione fiere ed eventi;
    6. ristoranti, bar, pub, etc.
    7. biblioteche, musei, monumenti, etc.
    8. asili nido, assistenza diurna, servizi educativi e didattici, assistenza sociale non residenziale anziani e disabili;
    9. scuole di vela, navigazione, volo e scuole guida per rilascio patenti professionali;
    10. servizi di gestione di stazioni autobus, ferrovie, metropolitane, marittime, aeroportuali;
    11. servizi di noleggio mezzi di trasporto;
    12. servizi di noleggio attrezzature sportive, manifestazioni e spettacoli.

e.m.

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